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In relazione alla modifica apportata dalla presente legge all'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nei confronti dei coadiutori gia' nominati all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio limitatamente al rapporto gia' instaurato.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963

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