L'ufficiale che assume la titolarita' di una agenzia ai sensi del precedente articolo 10 diviene contabile secondario secondo le norme previste nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841. In caso di assenze temporanee, quali congedi e aspettative, la reggenza dell'agenzia sara' assunta da altro ufficiale, purche' riconosciuto idoneo, preventivamente designato e scelto dal direttore provinciale preferibilmente tra gli ufficiali dell'ufficio locale viciniore. L'ufficiale assume la reggenza, dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi e dei relativi duplicati della cassaforte, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui all'ultimo comma del presente articolo. Nei casi in cui il titolare, o reggente, di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interverra' il direttore dello ufficio locale a cui l'agenzia e' aggregata o un ufficiale da questi delegato. Nessuna responsabilita' assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza. Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarita', o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta previo passaggio di amministrazione, con la presenza di un funzionario all'uopo delegato.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art62 · fonte su Normattiva