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Per i direttori di ufficio locale, per i titolari di agenzia, e per i reggenti, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, a cura del direttore provinciale, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo motivato di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente", prendendo a base i seguenti elementi: qualita' morali e di carattere, mansioni disimpegnate e rendimento, attaccamento al servizio, attitudine a ricoprire il grado superiore, comportamento in servizio e fuori. Per gli ufficiali, per i ricevitori ed i portalettere, la compilazione del rapporto informativo e' devoluta ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, i quali vi provvedono con le modalita' ed i criteri di cui al comma; precedente. Il giudizio complessivo e' formulato dal direttore provinciale. Al dipendente, al quale nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a buono. Il giudizio complessivo di cui ai precedenti commi deve essere comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il dipendente puo' ricorrere alla Commissione centrale per gli uffici locali. La Commissione, sentito il Servizio competente e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo. La deliberazione della Commissione centrale per gli uffici locali e' provvedimento definitivo.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963
