Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963. 136 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La durata della prestazione giornaliera dei portalettere degli uffici locali puo' essere integrata, fino al raggiungimento delle sette ore giornaliere, con prestazioni manuali negli uffici medesimi. Presso i piu' importanti uffici locali, quando ve ne sia riconosciuta la necessita', in relazione all'assegno di personale stabilito dall'Amministrazione e alla particolare entita' dei lavori manuali da compiere, possono essere istituiti posti di portalettere, con l'osservanza delle norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, esclusivamente per delle mansioni, ove sia necessaria una prestazione di sette ore giornaliere. I portalettere addetti allo stesso ufficio, compresi quelli di cui al precedente comma, con eguale prestazione oraria giornaliera, possono con provvedimento del direttore provinciale, essere applicati, anche a turno, nel medesimo ufficio a posti di portalettere diverso da quello per il quale sono stati nominati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art8 · fonte del testo