Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei riguardi degli estranei all'Amministrazione gia' autorizzati a frequentare gli uffici locali e le agenzie come apprendisti, ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e' particolarmente valutato fra i titoli, nei concorsi per la nomina a supplente, il periodo di frequenza. Agli stessi effetti e particolarmente valutato il servizio prestato presso gli uffici locali con mansioni di ufficiale a favore del personale comunque assunto dopo il 30 settembre 1952.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art9 · fonte del testo