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La durata della prestazione giornaliera dei portalettere degli uffici locali puo' essere integrata, fino al raggiungimento delle sette ore giornaliere, con prestazioni manuali negli uffici medesimi. Presso i piu' importanti uffici locali, quando ve ne sia riconosciuta la necessita', in relazione all'assegno di personale stabilito dall'Amministrazione e alla particolare entita' dei lavori manuali da compiere, possono essere istituiti posti di portalettere, con l'osservanza delle norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, esclusivamente per delle mansioni, ove sia necessaria una prestazione di sette ore giornaliere. I portalettere addetti allo stesso ufficio, compresi quelli di cui al precedente comma, con eguale prestazione oraria giornaliera, possono con provvedimento del direttore provinciale, essere applicati, anche a turno, nel medesimo ufficio a posti di portalettere diverso da quello per il quale sono stati nominati.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963

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