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Nei riguardi degli estranei all'Amministrazione gia' autorizzati a frequentare gli uffici locali e le agenzie come apprendisti, ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e' particolarmente valutato fra i titoli, nei concorsi per la nomina a supplente, il periodo di frequenza. Agli stessi effetti e particolarmente valutato il servizio prestato presso gli uffici locali con mansioni di ufficiale a favore del personale comunque assunto dopo il 30 settembre 1952.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963

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