Art. 23

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Gli enti e societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata:

  • a)sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. ((Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura)).
  • b)sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
  • c)sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui agli articoli 12, lettera e) e 14 del decreto indicato nella precedente lettera a), con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta.

Testo vigente dal 2 marzo 1983 al 1 giugno 1994 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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Come è cambiato

24 versioni dal 1973

1973oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 21 maggio 20221 gennaio 2027per 5 anni
  3. 25 dicembre 202021 maggio 2022per un anno
  4. 30 novembre 202025 dicembre 2020per 25 giorni
  5. 9 novembre 202030 novembre 2020per 21 giorni
  6. 30 aprile 20209 novembre 2020per 6 mesi
  7. 2 marzo 202030 aprile 2020per un mese
  8. 13 luglio 20112 marzo 2020per 9 anni
  9. 1 gennaio 200813 luglio 2011per 4 anni
  10. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  11. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  12. 1 gennaio 200512 agosto 2006per un anno
  13. 1 gennaio 20031 gennaio 2005per 2 anni
  14. 1 gennaio 20011 gennaio 2003per 2 anni
  15. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  16. 1 giugno 200010 dicembre 2000per 6 mesi
  17. 15 gennaio 20001 giugno 2000per 5 mesi
  18. 1 gennaio 199815 gennaio 2000per 2 anni
  19. 1 gennaio 19961 gennaio 1998per 2 anni
  20. 31 luglio 19941 gennaio 1996per un anno
  21. 1 giugno 199431 luglio 1994per 2 mesi
  22. 2 marzo 19831 giugno 1994per 11 anni
  23. 17 aprile 19772 marzo 1983per 6 anni
  24. 16 ottobre 197317 aprile 1977per 4 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art23 · fonte su Normattiva