Art. 23
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Gli enti e societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata:
- a)sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura.
- b)sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
- c)sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui agli articoli 12, lettera e) e 14 del decreto indicato nella precedente lettera a), con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. ((Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis che lo stesso dipendente puo' consegnare al nuovo datore di lavoro.))
Testo vigente dal 31 luglio 1994 al 1 gennaio 1996 · versione 54 su Normattiva