Art. 42
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 187 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
5 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Accertamento di tributi "non armonizzati" - Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente - Esclusione (in base al diritto vivente) nel caso di controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori - Denunciata violazione delle garanzie dell'equo processo e della tutela dei beni privati previste dal Protocollo addizionale alla CEDU, ingiustificata discriminazione tra contribuenti, lesione del diritto di difesa, del principio della parità delle parti e del diritto al giusto processo - Erronea e insufficiente argomentazione - Petitum formulato in modo ancipite - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi "non armonizzati". L'ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il vulnus addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la reductio ad legitimitatem sollecitata attraverso l'additiva prospettata. La genericità del petitum - composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l'uno subordinato all'altro - copre inoltre l'intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016 e ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017 ). Se il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione, va tuttavia rimarcato che nel caso in esame una siffatta implicita subordinazione logica tra i due capi non emerge neppure dal tenore complessivo dell'ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 189 del 2017 ).
Riguarda ancheart. 32 Accertamento imposte sui redditiart. 39 Accertamento imposte sui redditiart. 12 Statuto del contribuente
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA NOTIFICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' CHE ABBIA SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO - VINCOLO PER IL GIUDICE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).
Riguarda ancheart. 56 Accertamento imposte sui redditiart. 19 d.P.R. 636/1972art. 16 d.P.R. 636/1972art. 8 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditie altri 1
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTI TRIBUTARI DEFINITIVI - EFFICACIA VINCOLANTE NEI GIUDIZI SULLA RESPONSABILITA' PENALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 42 e 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernenti gli accertamenti tributari definitivi che possono costituire il presupposto di fatto vincolante per il giudice in caso di responsabilita' penale del contribuente, in quanto l'ordinanza di rimessione non motiva in ordine alla pregiudizialita' della questione, ne' precisa quali ipotesi di responsabilita' penale ricorressero nel caso in esame. Va comunque considerato che la Corte, con sentenza n. 88/82, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento tributario, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati previsti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette.
Riguarda ancheart. 61 Accertamento imposte sui redditi
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPUTATO FALLITO - ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI IN VIA AMMINISTRATIVA PER OMESSA IMPUGNAZIONE - NON PREVISTA NOTIFICA DEGLI STESSI AGLI IMPUTATI FALLITI - DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SI PRESTANO PIU' A RICEVERE LE APPLICAZIONI IPOTIZZATE DAL GIUDICE A QUO IN CONSEGUENZA DELLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilita' di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacche' la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano piu' a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.
Riguarda ancheart. 18 d.P.R. 636/1972art. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 61 Accertamento imposte sui redditiart. 16 d.P.R. 636/1972art. 56 Accertamento imposte sui redditie altri 3
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nonché dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevate, in…
ECLI:IT:COST:2020:8 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dal Tribunale di Ravenna e dalla Commissione tributaria di 1° grado di Gorizia; 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, 42 e 61 del…
ECLI:IT:COST:1987:554 · leggi il testo integrale
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo…
ECLI:IT:COST:1983:247 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983. F.to: L…
ECLI:IT:COST:1983:25 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 54 — Rettifica delle dichiarazioni
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante…
Art. 56 — Notificazione e motivazione degli accertamenti
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali…
Art. 7 — Atto di accertamento con adesione
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione…
Art. 150
Pagamento in modo virtuale (articoli 15 e 25, comma 3-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ufficio dell'Agenzia…
Art. 35
(Art. 33, comma 3, D.P.R. n. 637/1972) Accertamento e liquidazione d'ufficio 1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi…
Art. 45
Liquidazione dell'imposta (articolo 41 , commi 1, 2 e 2-bis, primo e secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 41 nonche' da quelli per i quali opera…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art42 · fonte su Normattiva