Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Accertamento - Potere di integrazione o di modifica di precedenti accertamenti, soltanto sulla base di sopravvenuti nuovi elementi e non anche di elementi già a disposizione - Notificazione entro termini di decadenza - Prospettata violazione del principio di parità tra fisco e contribuente (a fronte della rettificabilità, senza decadenza, della erronea dichiarazione dei redditi), e del principio di autotutela dell’amministrazione - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo', e insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente integrazioni o modifiche di precedenti accertamenti solo in base alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, con esclusione di correzioni nell'apprezzamento di elementi già a disposizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, non dando atto della deduzione in primo grado della contestazione della legittimità del nuovo avviso di accertamento, in difetto della novità e della conoscenza sopravvenuta di elementi, che sola renderebbe ammissibile la proposizione della questione in appello, risulta priva di una idonea descrizione della fattispecie concreta e presenta, altresì, una motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione alla complessità delle implicazioni inerenti ad una corretta impostazione del problema, mancando financo una formulazione conclusiva della questione, onde non si comprende se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell'accertamento. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 346, n. 358, n. 385, n. 396, n. 495/2000.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, DEL SOLO MODELLO 101 - ACCERTAMENTO DI ULTERIORI REDDITI NON DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE - TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RELATIVO AVVISO - ANNI SEI, ANZICHE' CINQUE (OVE LA PRESENTAZIONE DEL SOLO MODELLO 101 SIA RITENUTA EQUIPARATA AD OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE) - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CASO DI OMESSA DENUNCIA DI ANALOGHI REDDITI NEL MODELLO 740 - QUESTIONE PROPOSTA IN VIA MERAMENTE EVENTUALE ED IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile - in quanto proposta in forma eventuale, senza che il giudice rimettente abbia effettuato la necessaria scelta interpretativa - la questione di costituzionalita' dell'art. 43, commi primo e secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata per l'ipotesi in cui la presentazione del modello 101 da parte di chi risulti percettore di altri redditi oltre quello da lavoro dipendente equivalga ad omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente applicabilita' del relativo maggior termine (sei anni, anziche' cinque) per la notifica dell'avviso di accertamento. - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - NECESSITA' DI PROVVEDERVI A PENA DI DECADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE, ANZICHE' ENTRO I PIU' BREVI TERMINI STABILITI PER IMPOSTA DI REGISTRO OD I.V.A. - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA PREVEDENTE L'UNIFICAZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto la diversita' dei termini si riporta a differenti tipologie dei tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una unificazione di essi soltanto "ove possibile".
sentenza 56/1992massima n. 18001 TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - PENDENZA DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - DIFFERENTE DURATA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E PER IL CONTRIBUENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Attesa la sostanziale non omogeneita' delle fattispecie poste a raffronto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui determina diversamente la durata di pendenza del rapporto tributario per l'Amministrazione finanziaria e per il contribuente.