Art. 43
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 187 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
22 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Accertamento - Potere di integrazione o di modifica di precedenti accertamenti, soltanto sulla base di sopravvenuti nuovi elementi e non anche di elementi già a disposizione - Notificazione entro termini di decadenza - Prospettata violazione del principio di parità tra fisco e contribuente (a fronte della rettificabilità, senza decadenza, della erronea dichiarazione dei redditi), e del principio di autotutela dell’amministrazione - Omessa descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo', e insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente integrazioni o modifiche di precedenti accertamenti solo in base alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, con esclusione di correzioni nell'apprezzamento di elementi già a disposizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, non dando atto della deduzione in primo grado della contestazione della legittimità del nuovo avviso di accertamento, in difetto della novità e della conoscenza sopravvenuta di elementi, che sola renderebbe ammissibile la proposizione della questione in appello, risulta priva di una idonea descrizione della fattispecie concreta e presenta, altresì, una motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione alla complessità delle implicazioni inerenti ad una corretta impostazione del problema, mancando financo una formulazione conclusiva della questione, onde non si comprende se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell'accertamento. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 346, n. 358, n. 385, n. 396, n. 495/2000.
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, DEL SOLO MODELLO 101 - ACCERTAMENTO DI ULTERIORI REDDITI NON DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE - TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RELATIVO AVVISO - ANNI SEI, ANZICHE' CINQUE (OVE LA PRESENTAZIONE DEL SOLO MODELLO 101 SIA RITENUTA EQUIPARATA AD OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE) - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CASO DI OMESSA DENUNCIA DI ANALOGHI REDDITI NEL MODELLO 740 - QUESTIONE PROPOSTA IN VIA MERAMENTE EVENTUALE ED IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile - in quanto proposta in forma eventuale, senza che il giudice rimettente abbia effettuato la necessaria scelta interpretativa - la questione di costituzionalita' dell'art. 43, commi primo e secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata per l'ipotesi in cui la presentazione del modello 101 da parte di chi risulti percettore di altri redditi oltre quello da lavoro dipendente equivalga ad omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente applicabilita' del relativo maggior termine (sei anni, anziche' cinque) per la notifica dell'avviso di accertamento. - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - NECESSITA' DI PROVVEDERVI A PENA DI DECADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE, ANZICHE' ENTRO I PIU' BREVI TERMINI STABILITI PER IMPOSTA DI REGISTRO OD I.V.A. - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA PREVEDENTE L'UNIFICAZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione in quanto la diversita' dei termini si riporta a differenti tipologie dei tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una unificazione di essi soltanto "ove possibile".
TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - PENDENZA DEL RAPPORTO TRIBUTARIO - DIFFERENTE DURATA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E PER IL CONTRIBUENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Attesa la sostanziale non omogeneita' delle fattispecie poste a raffronto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui determina diversamente la durata di pendenza del rapporto tributario per l'Amministrazione finanziaria e per il contribuente.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza dalla Commissione tributaria regionale…
ECLI:IT:COST:2003:141 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cos…
ECLI:IT:COST:1994:227 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanz…
ECLI:IT:COST:1992:56 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camer…
ECLI:IT:COST:1988:871 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie provinciali di Bologna e di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006. Il Direttore della Cancelleri…
ECLI:IT:COST:2006:122 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 57 — Termine per gli accertamenti
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione…
Art. 27
… comma, D.P.R. n. 637/1972) Procedimento e termini 1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31. 50 2. L'imposta e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento…
Art. 112
… legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 640, lettera d), legge 23 dicembre 2014 n. 190; articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139) 1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a norma…
Art. 76 — Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria
93 L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta …
Art. 22
Decadenza e prescrizione (articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 18, ovvero l'atto di irrogazione, e' notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui …
Art. 25 — Cartella di pagamento
… pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art43 · fonte su Normattiva