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Le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, relative alla riduzione dell'orario del lavoro ordinario settimanale da 42 a 40 ore, nonche' all'articolo 2 della presente legge, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento, fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sara' ripartito in sei giorni, potra' prevedere che il servizio eventualmente eccedente detto orario, nel limite massimo di due ore, puo' essere cumulato e compensato accordando, in una delle successive settimane, giornate di recupero in prolungamento del riposo settimanale, anche in deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1973 al 29 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;809~art7 · fonte su Normattiva