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L'indennita' di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e' elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9000 annue, se celibi o vedovi senza prole.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1956 al 2 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1330~art3 · fonte del testo