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L'assegno suppletivo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed dovuto - a modifica di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita'.

Testo in vigore dal 20 maggio 1949 al 1 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art5 · fonte del testo