Ciascuno Stato non rappresentato alla Undicesima sessione della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato, che sia membro di tale Conferenza o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'Agenzia specializzata nell'ambito di tale Organizzazione, o sia parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27, comma primo. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrera' in vigore, per lo Stato aderente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di adesione. L'adesione avra' effetto solo fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. Tale dichiarazione sara' depositata presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi; quest'ultimo ne inviera', per via diplomatica, copia certificata conforme a ciascuno stato contraente. La Convenzione entrera' in vigore, fra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione, sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione di accettazione.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;301~art28 · fonte su Normattiva