Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991. Leggi il testo vigente →

[1]Elezione dell'Ufficio di Presidenza

[2]Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, due Vice Presidenti e da due a quattro Segretari. L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto il piu' anziano di eta'. All'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalita' stabilite dal Regolamento. I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art14 · fonte su Normattiva