Approvazione
Art. 16
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[1]Attribuzioni del Consiglio regionale
[2]Il Consiglio:
- a)esercita le potesta' legislativa e regolamentare attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli rispettivamente dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
- b)delibera in merito alle proposte della Regione relative alla programmazione nazionale;
- c)approva il piano di sviluppo regionale presentato dalla Giunta;
- d)approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;
- e)approva lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;
- f)approva entro il 31 luglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- g)delibera in ordine ai tributi regionali;
- h)delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- i)delibera l'istituzione e la soppressione di enti e di aziende speciali dipendenti dalla Regione;
- l)delibera in ordine alla partecipazione della Regione in societa';
- m)approva i piani settoriali concernenti interventi economici e finanziari nelle materie di competenza della Regione, i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche determinandone i contenuti, l'organizzazione di servizi pubblici di interesse regionale, deliberando i finanziamenti relativi;
- n)stabilisce con leggi della Regione le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118 della Costituzione;
- o)provvede alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente e alla Giunta da leggi o provvedimenti;
- p)adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
