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[1]Deliberazioni d'urgenza della Giunta

[2]La Giunta puo', in caso di urgenza, sotto la propria responsabilita', deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio. Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti, sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991

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