Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991. Leggi il testo vigente →

[1]Procedura di approvazione

[2]L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilita' ed ammissibilita' formale della proposta stessa. Nel caso che manchi l'unanimita', tale giudizio compete al Consiglio. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi. Il Consiglio e' tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione. Ove il Consiglio non prenda in esame entro detto termine la proposta, e' riconosciuta facolta' a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo. Scaduto questo termine, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art52 · fonte su Normattiva