Art. 60
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[1]Referendum consultivo
[2]Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, e' deliberato dal Consiglio regionale e indetto dal Presidente della Regione. Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori, votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni nei quali il referendum e' stato indetto; altrimenti e' dichiarato respinto. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito e' stato favorevole, il Presidente della Giunta e' tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito e' stato negativo, il Presidente della Giunta ha facolta' di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
