Art. 75
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[1]Formazione ed attuazione del piano
[2]Le norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del piano di sviluppo regionale e dei programmi di settore sono fissate con legge regionale, assicurando il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali. Il piano di sviluppo regionale si articola nei piani comprensoriali, e, per quanto riguarda l'agricoltura, in piani zonali, alla cui formazione ed attuazione partecipano gli enti locali nell'ambito delle competenze proprie e di quelle delegate dalla Regione, secondo i modi stabiliti da legge regionale. Ai piani comprensoriali ed ai piani zonali di sviluppo agricolo e' assicurato l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali, anche attraverso forme permanenti di partecipazione e di consultazione. Gli organi comprensoriali responsabili redigono ogni anno un bilancio consolidato degli enti locali che fanno parte del comprensorio, allo scopo di rilevare gli investimenti di competenza degli enti stessi, previsti nel comprensorio. La legge regionale che determina le norme per la' formazione del piano stabilisce le procedure relative alla acquisizione dei dati occorrenti alla programmazione economica, in modo da garantirne l'oggettivita' e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.
Testo in vigore dal 14 giugno 1971 al 3 luglio 1991
