[1]Sostituzione della Giunta

[2]In caso di revoca, di dimissioni o di decadenza della Giunta, il Consiglio e' convocato al piu' presto e comunque entro trenta giorni per la elezione della Giunta e del suo Presidente. Fino all'elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art42 · fonte su Normattiva