Art. 42
[1]Sostituzione della Giunta
[2]In caso di revoca, di dimissioni o di decadenza della Giunta, il Consiglio e' convocato al piu' presto e comunque entro trenta giorni per la elezione della Giunta e del suo Presidente. Fino all'elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
