Art. 48
Programma regionale di sviluppo economico La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi ai criteri della partecipazione di cui all'articolo 5. Le linee del programma regionale di sviluppo economico, approvate dal Consiglio, costituiscono l'elemento primario di riferimento per il concorso della Regione alle scelte della programmazione nazionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
