Art. 33
[1]Attivita' e funzionamento della Giunta
[2]L'attivita' della Giunta e' collegiale. A ciascun assessore sono assegnate funzioni ordinate organicamente per materie e la sovrintendenza operativa sui corrispondenti rami della Amministrazione. Su proposta del Presidente, le attribuzioni dei componenti della Giunta sono stabilite con apposita deliberazione adottata nella prima riunione della Giunta dopo la sua costituzione. Con le stesse modalita' la Giunta attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice presidente, al fine di assicurare la sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento. Le attribuzioni e funzioni anzidette possono essere modificate con analogo atto, deliberativo qualora se ne ravvisi la necessita'.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
