[1]Art. XIV. (Controllo di altre Organizzazioni)

[2]La Conferenza puo' approvare accordi che pongano altre organizzazioni pubbliche internazionali che si occupano di problemi di alimentazione e agricoltura sotto la vigilanza generale dell'organizzazione, a quelle condizioni che saranno concordate con gli organi competenti dell'organizzazione di cui trattasi.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxiv · fonte del testo