[1]Art. XIV. (Controllo di altre Organizzazioni)
[2]La Conferenza puo' approvare accordi che pongano altre organizzazioni pubbliche internazionali che si occupano di problemi di alimentazione e agricoltura sotto la vigilanza generale dell'organizzazione, a quelle condizioni che saranno concordate con gli organi competenti dell'organizzazione di cui trattasi.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
