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[1]Ha diritto di conseguire la pensione il sanitario iscritto alla Cassa di previdenza;
- a)quando dopo venti anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;
- b)quando cessi dal rapporto d'impiego con quaranta anni di servizio utile;
- c)quando per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni sia divenuto inabile permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;
- d)quando dopo venticinque anni di servizio utile cessi dal rapporto d'impiego per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
[2]La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954
