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[1]La pensione diretta e' liquidata mediante l'applicazione della tabella A unita al presente Ordinamento secondo le norme in essa indicate e non puo' essere minore:

  • a)di lire cinquemila nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 26;
  • b)di lire duemilacinquecento nei casi in cui il diritto a pensione derivi da risoluzione del rapporto d'impiego per inabilita' fisica o da inabilita' permanente comprovata a norma della lettera f) del precedente articolo 25;
  • c)di lire duemila in tutti gli altri casi.

[2]Fermo restando il minimo di lire duemila previsto dalla lettera c) del presente articolo la pensione liquidata secondo le norme della tabella A si riduce ai tre quarti in caso di cessazione dal rapporto d'impiego per condanna penale di cui alla lettera d) dell'art. 25.

[3]In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario puo' superare le lire venticinquemila.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 ottobre 1947

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art27 · fonte del testo