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[1]La pensione diretta e' liquidata mediante l'applicazione della tabella A unita al presente Ordinamento secondo le norme in essa indicate e non puo' essere minore:

  • a)di lire cinquemila nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 26;
  • b)di lire duemilacinquecento nei casi in cui il diritto a pensione derivi da risoluzione del rapporto d'impiego per inabilita' fisica o da inabilita' permanente comprovata a norma della lettera f) del precedente articolo 25;
  • c)di lire duemila in tutti gli altri casi.

[2]Fermo restando il minimo di lire duemila previsto dalla lettera c) del presente articolo la pensione liquidata secondo le norme della tabella A si riduce ai tre quarti in caso di cessazione dal rapporto d'impiego per condanna penale di cui alla lettera d) dell'art. 25.

[3]In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario puo' superare le lire venticinquemila. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109

2

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il massimo di pensione diretta previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene elevato a lire duecentoquarantamila. Tale massimo non puo' essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947".

Testo in vigore dal 24 ottobre 1947 al 23 dicembre 1949

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 ottobre 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il massimo di pensione diretta previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene elevato a lire duecentoquarantamila. Tale massimo non puo' essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art27 · fonte del testo