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[1]La pensione diretta e' liquidata mediante l'applicazione della tabella A unita al presente Ordinamento secondo le norme in essa indicate e non puo' essere minore:
- a)di lire cinquemila nel caso previsto dalla lettera c del precedente articolo 26; 3
- b)di lire duemilacinquecento nei casi in cui il diritto a pensione derivi da risoluzione del rapporto d'impiego per inabilita' fisica o da inabilita' permanente comprovata a norma della lettera f) del precedente articolo 25;
- c)di lire duemila in tutti gli altri casi.
[2]Fermo restando il minimo di lire duemila previsto dalla lettera c) del presente articolo la pensione liquidata secondo le norme della tabella A si riduce ai tre quarti in caso di cessazione dal rapporto d'impiego per condanna penale di cui alla lettera d) dell'art. 25.
[3]In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario puo' superare le lire venticinquemila. 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il massimo di pensione diretta previsto dall'ultimo comma dell'art. 27 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, viene elevato a lire duecentoquarantamila. Tale massimo non puo' essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947".
L. 21 novembre 1949, n. 914
3La L. 21 novembre 1949, n. 914 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "I minimi di pensione indiretta e di riversibilita', nei casi sopra, indicati, vengono elevati a lire 26.000 Nei casi di cessazioni dal servizio a, partire dalla data, predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera a) dell'articolo 27 e al comma quarto dell'articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 74.000".
Testo in vigore dal 23 dicembre 1949 al 18 giugno 1952
