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[1]La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennita' se il sanitario muore in attivita' di servizio o entro un triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che il sanitario avesse compiuto i cinquanta anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto a indennita' la vedova che alla morte del sanitario ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa.
[2]In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal rapporto d'impiego, nonche' a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.
[3]Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni purche' sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.
[4]L'indennita' e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata al sanitario secondo le disposizioni del penultimo comma del precedente art. 25.
[5]Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani minorenni siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova, e, in ogni caso quando vi siano orfani minorenni ed orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del sanitario od orfani ed orfane nubili o vedove maggiorenni inabili e nullatenenti, l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve n'e' uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano. La vedova precepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli minorenni non separati di interessi. La domanda d'indennita' degli orfani maggiorenni inabili deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prima della liquidazione della indennita' agli altri aventi diritto.
[6]Gli orfani di sanitaria hanno diritto all'indennita' anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e madre ambedue sanitari hanno diritto a due distinti trattamenti di riversibilita' previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente articolo 31.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954
