Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1954 al 8 dicembre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennita' se il sanitario muore in attivita' di servizio o entro un triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che il sanitario avesse compiuto i cinquanta anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto a indennita' la vedova che alla morte del sanitario ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa.

[2]In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal rapporto d'impiego, nonche' a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

[3]Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni purche' sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

[4]L'indennita' e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata al sanitario secondo le disposizioni del penultimo comma del precedente art. 25. 6

[5]Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani minorenni siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova, e, in ogni caso quando vi siano orfani minorenni ed orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del sanitario od orfani ed orfane nubili o vedove maggiorenni inabili e nullatenenti, l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve n'e' uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano. La vedova precepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli minorenni non separati di interessi. La domanda d'indennita' degli orfani maggiorenni inabili deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prima della liquidazione della indennita' agli altri aventi diritto.

[6]Gli orfani di sanitaria hanno diritto all'indennita' anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e madre ambedue sanitari hanno diritto a due distinti trattamenti di riversibilita' previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente articolo 31.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 giugno 1954, n. 409

6

La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.

Testo in vigore dal 27 luglio 1954 al 8 dicembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 433/2005

    Ha colpito questo articolo
    2 dicembre 2005

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equiparano ai minorenni gli organi maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. Alla luce, infatti, del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui “la regola della non confrontabilità” dei sistemi previdenziali “incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza”, la Corte è già pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, escludendo, in tal modo, dall’istituto della reversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni. - V. citate, sentt. nn. 454 del 1992 e 366 del 1988.

    Art. 30 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari · Art. 31 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 giugno 1954, n. 409

    La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art30 · fonte del testo