Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 22 gennaio 1976. Leggi il testo vigente →

[1]Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

[2]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro le deliberazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 22 gennaio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art54 · fonte del testo