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[1]La iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente articolo 1 che, nominati regolarmente prima della entrata in vigore del presente Ordinamento, percepiscano uno stipendio annuo non inferiore a lire mille, anche se corrisposto da uno o piu' Enti, e che non abbiano servizi anteriori alle date sotto indicate:

  • a)al 1° gennaio 1899 per i medici dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi di provincie e dello Stato;
  • b)al 26 luglio 1902 per i veterinari dei Comuni e dei Consorzi di comuni;
  • c)al 21 marzo 1904 per gli ufficiali sanitari;
  • d)al 1° gennaio 1909 per i sanitari dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, purche' abbiano diritto a stabilita' se nominati dal 1° gennaio 1916 in poi, salvo quanto e' disposto dai successivi articoli 8 e 11, nonche' per i sanitari addetti ai dispensari celtici ed ai laboratori comunali e provinciali di igiene e profilassi;
  • e)al 1° gennaio 1923-I per i sanitari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di previdenza o di quiescenza in applicazione delle disposizioni medesime, salvo l'eccezione prevista dall'ultima parte del successivo art. 8;
  • f)al 1° luglio 1924-II per i sanitari degli Enti sopraindicati compresi nei territori gia' soggetti all'ex Impero Austro-Ungarico, salvo quanto e' disposto alla successiva lettera g);
  • g)al 22 aprile 1925-III per i sanitari degli Enti sopraindicati, compresi nel territorio del gia' Stato libero di Fiume;
  • h)al 25 agosto 1934-XII per i sanitari addetti ai Consorzi provinciali antitubercolari;
  • i)alla data di costituzione dell'Ente consorziale per i sanitari dei Consorzi fra Comuni e Provincie eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati.

[2]La iscrizione e' obbligatoria per i sanitari degli Enti sopraindicati comunque assunti dalla entrata in vigore del presente Ordinamento in poi con stipendio annuo non minore di lire mille, anche se non abbiano diritto a stabilita' o se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza o se i posti non siano compresi nelle tabelle organiche.

[3]E' pure obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei sanitari gia' iscritti a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione i quali per effetto del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 155, siano passati dal servizio comunale a posti di organico delle Amministrazioni provinciali.

[4]Dall'iscrizione obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi quei sanitari che anteriormente alla entrata in vigore del presente Ordinamento abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa, nonche' i medici assistenti ed aiuti degli Istituti ospedalieri non aventi diritto ad acquistare la stabilita'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 27 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art6 · fonte del testo