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[1]Per il sanitario iscritto alla Cassa posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla Cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto d'impiego, da calcolarsi in anni interi a norma del precedente art. 28. Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni cosi' valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.
[2]Il sanitario che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani, debbono versare in un'unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versato qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma del quarto comma del precedente art. 66.
[3]Per le ulteriori rate, il sanitario che abbia acquistato diritto a pensione ha la facolta' di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella C unita al presente Ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettante gli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B unita al presente ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora il sanitario abbia diritto all'indennita', il valore capitale predetto viene trattenuto sull'indennita'.
[4]In caso di morte del sanitario, prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennita' o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si ricuperano soltanto le rate di cui al secondo comma del presente articolo.
[5]Il sanitario che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto puo' rinunziare al pagamento delle rate non ancora scadute, purche' la rinunzia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo complessivamente dovuto.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 10 settembre 1991
