Tanto la Direzione generale dell'A.C.I. quanto gli Uffici esattori provinciali e gli Uffici collettori, d'accordo con gli organi dirigenti di ciascuna sede dell'A.C.I. devono adottare tutti i provvedimenti cautelativi per la conservazione dei bollettari e dei contrassegni metallici rispettivamente avuti in carico, in apposite camere di sicurezza, casseforti od armadi di sicurezza, in maniera che i detti bollettari e contrassegni non possano essere in alcun modo manomessi. In caso di furto, incendio e sottrazione dei bollettari e dei contrassegni metallici dovra'; essere subito telegraficamente avvertito l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. per i necessari accertamenti.
Testo vigente dal 9 aprile 1951
