Tanto la Direzione generale dell'A.C.I. quanto gli Uffici esattori provinciali e gli Uffici collettori, d'accordo con gli organi dirigenti di ciascuna sede dell'A.C.I. devono adottare tutti i provvedimenti cautelativi per la conservazione dei bollettari e dei contrassegni metallici rispettivamente avuti in carico, in apposite camere di sicurezza, casseforti od armadi di sicurezza, in maniera che i detti bollettari e contrassegni non possano essere in alcun modo manomessi. In caso di furto, incendio e sottrazione dei bollettari e dei contrassegni metallici dovra'; essere subito telegraficamente avvertito l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. per i necessari accertamenti.

Testo vigente dal 9 aprile 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-03-07;206~art5 · fonte del testo