Art. 1 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
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[1]Convenzione italo-germanica per il traffico di frontiera
[2]Il Regno d'Italia e il Reich germanico hanno convenuto di stipulare una Convenzione nell'intento di favorire il traffico tra le rispettive zone di frontiera.
[3]A questo scopo sono stati nominati plenipotenziari:
[4]da Sua Maesta', il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia: l'Eccellenza Amedeo Giannini, Suo Ambasciatore, Senatore del Regno, il cav. di gran croce Ivo Bagli, direttore generale delle Dogane e delle Imposte indirette;
[5]dal Cancelliere del Reich, Germanico:
[6]l'Eccellenza Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore di Germania presso la Real Corte, il dott. Theodor Wucher, direttore ministeriale presso il Ministero delle finanze del Reich;
[7]i quali, dopo avere verificato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[8]Art. 1.
[9]Sono considerate zone di frontiera (Grenzbezirke) ai sensi della presente Convenzione le due strisce di terreno situate ai due lati del confine comune; l'estensione di dette zone sara' al minimo di cinque chilometri e non sorpassera' i quindici salvo casi eccezionali, giustificati dalle esigenze locali, in cui le due Parti contraenti potranno fissare l'estensione della zona di frontiera anche oltre i quindici chilometri. I due Governi si metteranno d'accordo sulla delimitazione di queste zone e sulle eventuali modificazioni che in base alla esperienza si rendessero in seguito necessarie.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
