Art. 13 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 192 parole tolte, 19 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: 1. Oltre all'esenzione doganale prevista dall'articolo precedente e' consentita la esenzione dai divieti e dalle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni ed alle esportazioni.
tolto: 2. Restano invece fermi i divieti e le restrizioni di importazione e di esportazione imposti nei casi seguenti, in quanto essi siano applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovano in condizioni identiche:
tolto: a) per motivi di sicurezza pubblica;
tolto: b) per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;
tolto: c) in rapporto alle armi, munizioni o materiale di guerra e, in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto altro sia necessario per la guerra;
tolto: d) in rapporto alle merci che nel territorio di una delle Parti contraenti formano o formeranno oggetto di monopolio di Stato, e allo scopo di applicare a merci estere ogni altra proibizione o restrizione che sia o sara' sancita dalla legislazione interna per la produzione, lo smercio, il trasporto o il consumo di merci similari di produzione nazionale.
tolto: 3. Per quanto riguarda le misure di polizia veterinaria valgono le disposizioni stabilite nell'allegato alla presente Convenzione.aggiunto: Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art13 · fonte del testo