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[1]1. Oltre all'esenzione doganale prevista dall'articolo precedente e' consentita la esenzione dai divieti e dalle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni ed alle esportazioni.

[2]2. Restano invece fermi i divieti e le restrizioni di importazione e di esportazione imposti nei casi seguenti, in quanto essi siano applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovano in condizioni identiche:

  • a)per motivi di sicurezza pubblica;
  • b)per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;
  • c)in rapporto alle armi, munizioni o materiale di guerra e, in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto altro sia necessario per la guerra;
  • d)in rapporto alle merci che nel territorio di una delle Parti contraenti formano o formeranno oggetto di monopolio di Stato, e allo scopo di applicare a merci estere ogni altra proibizione o restrizione che sia o sara' sancita dalla legislazione interna per la produzione, lo smercio, il trasporto o il consumo di merci similari di produzione nazionale.

[3]3. Per quanto riguarda le misure di polizia veterinaria valgono le disposizioni stabilite nell'allegato alla presente Convenzione.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art13 · fonte del testo