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[1]1. Le competenti autorita' doganali delle due Parti contraenti prenderanno, ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso delle agevolezze previste dalla presente Convenzione. Occorrendo, si metteranno d'accordo sulle misure da adottarsi.

[2]2. Le stesse autorita' si comunicheranno reciprocamente le disposizioni emanate per l'applicazione della presente Convenzione e, qualora dovessero sorgere delle difficolta', si metteranno immediatamente a contatto per eliminarle.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art14 · fonte del testo