Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Art. 15 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
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I Ministri per le finanze delle due Parti contraenti si comunicheranno quali autorita' doganali sono da considerare competenti a sensi della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
