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[1]1. Le facilitazioni previste dall'art. 2 sono applicabili anche nel caso di lavori agricoli e forestali di lunga durata o che richiedano l'impiego di gran numero di operai o di animali.

[2]2. In questo caso la dogana potra' stabilire che il trasporto dei viveri necessari al nutrimento degli operai ed i foraggi necessari al mantenimento degli animali sia effettuato in piu' riprese ed in quantita' non eccedente ogni volta un limite da fissarsi dalla dogana stessa avuto riguardo alle condizioni nelle quali dovra' farsi l'approvvigionamento.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art3 · fonte del testo