Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando
Art. 4 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)
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1. Le agevolezze previste dagli articoli 2 e 3 sono applicabili, alle stesse condizioni, anche ai rappresentanti di persone giuridiche che possiedono fondi o diritti fondiari nella zona dell'altro Stato.
Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025
