In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente Protocollo e nella misura in cui la sua industrializzazione ed il suo sviluppo rendano necessarie delle misure di protezione, il Portogallo, sino al 31 dicembre 1979, puo' introdurre, aumentare o ristabilire dei dazi doganali ad valorem secondo le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 1 dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese, firmato in data odierna.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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