Art. 6 (Accordo)
I certificati di navigabilita', i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati dia una delle Parti Contraenti e non scaduti, saranno riconosciuti dall'altra Parte, per la gestione delle rotte o servizi menzionati nell'allegato. Tuttavia ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri nazionali dall'altra Parte Contraente o da qualunque altro Stato.
Testo vigente dal 16 luglio 1952
