Un Paese partecipante puo' accreditare a fronte del proprio impegno per le riserve di emergenza le scorte petrolifere tenute in un altro paese a condizione che il Governo di tale altro paese abbia un accordo con il Governo del Paese partecipante in base al quale non porra' alcun impedimento al trasferimento di tali scorte verso il Paese partecipante in una situazione di emergenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;883~allegato-art3 · fonte su Normattiva