Quando la restrizione della domanda e' messa in atto in conformita' con questo capitolo, un Paese partecipante puo', in sostituzione di misure per la restrizione della domanda, utilizzare riserve di emergenza conservate in eccesso al proprio impegno per le riserve di emergenza, come disposto nel Programma.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
