• a)Subordinatamente all'osservanza di quanto e' previsto nel paragrafo b) del presente articolo e nell'articolo 5 del presente Accordo, la Parte Contraente che concede i diritti dovra' accordare, senza indugio, il necessario permesso di esercizio alle imprese aeree designate dall'altra Parte.
  • b)Prima di essere autorizzate ad iniziare i servizi convenuti, le imprese aeree designate potranno essere richieste di dimostrare alle competenti Autorita' Aeronautiche della Parte Contraente che concede il permesso di esercizio, che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente applicati dalle predette autorita' all'esercizio delle imprese di trasporto aereo internazionale regolare.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-27;899~art3 · fonte del testo