I certificati di navigabilita', le patenti di abilitazione e le licenze, rilasciate o convalidate dall'una delle Parti Contraenti e non scadute, sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere validi, per i voli al di sopra del suo territorio, le patenti di abilitazione e le licenze rilasciate a uno dei suoi nazionali dalle autorita' dell'altra Parte Contraente o di un altro Stato.

Testo vigente dal 23 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-27;899~art5 · fonte del testo