Al fine di evitare pratiche discriminatorie ed al fine di rispettare il principio di uguaglianza di trattamento, viene stabilito che: 1. Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti puo' imporre o permettere che siano imposti all'impresa o imprese aeree designate dall'altra Parte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere piu' elevate di quelle dovute per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili delle imprese nazionali che svolgono servizi internazionali similari. 2. I carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio introdotti nel territorio di una Parte Contraente e presi a bordo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente che si trovino in quel territorio, sia direttamente da un'impresa da questa designata, sia per conto di tale impresa e destinati unicamente all'uso dei suoi aeromobili, godranno del trattamento dato alle imprese nazionali o alle imprese della nazione piu' favorita, per quanto riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri diritti e gravami nazionali. 3. Gli aeromobili di una delle Parti Contraenti utilizzati nell'esercizio dei servizi convenuti ed i combustibili, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio nonche' il normale equipaggiamento e le provviste di bordo, che si trovino sui detti aeromobili, godranno dell'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse d'ispezione e dai diritti o tasse similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio. 4. Le cose descritte nel paragrafo precedente e che godono dell'esenzione nello stesso stabilita, non potranno essere introdotte senza il consenso delle Autorita' Doganali dell'altra Parte Contraente. Esse rimarranno soggette, in attesa della loro riesportazione o utilizzazione, al controllo delle Autorita' Doganali dell'altra Parte Contraente, che non dovra' pero' influire sulla loro disponibilita'.
Testo vigente dal 23 luglio 1952
